Occorre fare un distinguo: le società che vengono create con residenza in Irlanda sono soggette a tassazione per quanto riguarda la totalità dei proventi ottenuti mentre le società non domiciliate fiscalmente in Irlanda ma che operano attraverso una filiale o un’agenzia sono soggette all’imposizione soltanto per la parte di utili generate da tali filiali o agenzie.
Il reddito imponibile si determina apportando variazioni in aumento o in diminuzione al risultato economico dell’esercizio che risulta dal bilancio. Le perdite non utilizzate per compensare gli utili possono essere utilizzate senza limiti.
La nozione di gruppo ai fini fiscali prevede il possesso da parte di una società fiscalmente domiciliata in Irlanda del 75 per cento del pacchetto azionario di una o più filiali fiscalmente domiciliate in Irlanda che, per essere considerate tali, devono avere nel territorio irlandese la sede dell’amministrazione e della direzione dell’impresa.
I dividendi e le altre somme distribuite non sono deducibili dal computo dei profitti mentre i dividendi pagati da un’impresa residente e ricevuti da un’impresa residente non sono soggetti alla corporation tax. I guadagni di capitale sono considerati nel computo della base imponibile della corporation tax e su di essi si applica una particolare aliquota prevista per i capital gains.
Le imprese possono beneficiare di un credito di imposta del 20 per cento per spese di ricerca e sviluppo se le stesse sono almeno pari a 50mila euro. Gli ispettori dell’Amministrazione finanziaria hanno il potere di accertare la corporation tax su ogni impresa residente o non residente ma domiciliata in Irlanda.
Le aliquote previste sono le seguenti: 12,5 per cento per le imprese che svolgono un’attività di trading, 25 per cento per le imprese che eserciano un’attività diversa dal trading e 10 per cento per determinate imprese in forza di un regime speciale in via di esaurimento ma esistente fino al 2010.
Il concetto di trading non è definito ma è comunemente accettato il significato di qualunque forma di scambio e produzione. La prassi registra che nella maggior parti dei casi non vi è dubbio se un’impresa sia o meno ricompresa nel concetto di trading.
L’imposta sul valore aggiunto grava sui trasferimenti di beni e sulle prestazioni di servizi forniti dalle imprese nell’ambito della loro attività, con aliquota normale del 21 per cento. Per specifiche categorie di beni e di servizi è prevista l’applicazione di aliquote ridotte: ad esempio 4,8 per cento per gli animali vivi come ovini, suini, cavalli. Per quanto riguarda i soggetti passivi, coloro che non sono obbligati a registrarsi come soggetti Vat in quanto non superano i limiti di legge di volume d’affari possono tuttavia farlo facoltativamente.
Gli obblighi strumentali contemplano la tenuta di una contabilità chiara tale da consentire il controllo degli ispettori e di metterli in grado di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta. Le scritture devono essere conservate fino a sei anni dopo la data della transazione cui si riferiscono.
Per quanto riguarda gli aspetti internazionali delle transazioni rilevanti ai fini della Vat, anche l’Irlanda applica il regime comune vigente nell’Unione. Così le importazioni che consistono nelle introduzioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione sono tassate nel punto in cui fanno ingresso nel territorio dello Stato con la stessa aliquota con cui sono tassate le vendite interne.
In generale è previsto il rimborso dell’imposta per gli operatori Vat stranieri che acquistano beni e servizi per la loro attività, come se gli stessi fossero operatori interni con la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.
Il regime Vat irlandese prevede la possibilità di esperire un interpello contro una determinazione dell’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti l’aliquota applicabile. Comunque ogni questione di fatto o di diritto può essere portata davanti alle Corti irlandesi.
Le materie comprese nell’ambito di applicazione del ricorso sono tra le altre:
In caso di dubbio sull’applicazione della normativa Vat il contribuente può presentare un quesito all’Amministrazione. Se essa lo riconosce come fondato e la questione è risolta gli interessi non sono dovuti. In caso contrario il contribuente può presentare ricorso alle Corti. Il contribuente può altresì adire un ispettorato distrettuale o regionale per sottoporre a revisione i provvedimenti ad esso sfavorevoli.
Fonte: Fisconelmondo